Art. 3.

      1. Il Dipartimento svolge le funzioni di competenza dello Stato in relazione alle seguenti materie:

          a) definizione degli standard e delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti per il raggiungimento dell'obbiettivo di ridurre del 50 per cento il tasso dei decessi per incidenti stradali entro il 2010, secondo le indicazioni del programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) della Commissione europea;

          b) predisposizione della normativa in materia di circolazione e sicurezza stradale;

          c) coordinamento ed emanazione di direttive nei confronti degli enti proprietari delle strade ed attività di controllo di merito e di legittimità sui loro provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada, di seguito denominato: «codice della strada»;

          d) predisposizione della relazione annuale sullo stato della sicurezza stradale;

 

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          e) analisi annuale delle informazioni relative alle percentuali di incidentalità su tutti i tipi di strade e su tutto il territorio nazionale, verifica annuale sulle condizioni di viabilità e di sicurezza stradale nonché sulle condizioni e manutenzione di tutta l'infrastruttura stradale nazionale;

          f) formazione e aggiornamento degli operatori del settore;

          g) attività di diffusione preventiva agli organi di comunicazione delle informazioni sulle condizioni di viabilità di tutta l'infrastruttura stradale nazionale.